REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO
DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Art. 1
1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del
Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell’area di sviluppo
industriale della Sicilia orientale per l'affidamento dei lavori mediante
cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
2. La tenuta
dell’Albo delle imprese di fiducia è affidata alla U.O.B.,c/o l’Area Tecnica all’ufficio Infrastrutture e
appalti, che è tenuto all’aggiornamento dei dati e alla istruttoria delle
domande di iscrizione che pervengono dalle imprese.
Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1
le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione
all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti
requisiti:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese
artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo
è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due
anni, al rispettivo albo camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è
esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due
anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di
cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono
quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
Art. 3
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Consorzio
della provincia di Siracusa per la zona sud dell’area di sviluppo industriale
della sicilia orientale, corredandola con i seguenti
documenti e certificati:
a) certificato di iscrizione alla S.O.A.
ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente
l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti
dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio
delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i
rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione
all'albo non sia inferiore all'importo di E 150.000, ridotti del 50%;
b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente,
sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere
a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la
comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il
provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Ottobre di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del. Consorzio della provincia di Siracusa
per la zona sud dell’area di sviluppo industriale della sicilia
orientale, di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione
prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.
Art. 4
1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta
giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura
che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in
sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande
di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31
ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di
cui all'articolo precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo
articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento
annuale a confermare il possesso dei
requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli
iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6
del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di
cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Consorzio della
provincia di Siracusa per la zona sud dell’area di sviluppo industriale della sicilia orientale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta
Ufficiale della Regione. (G.U.R.S.).
Art. 5
1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa
quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per
sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale
richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423e successive modificazioni;
c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti
irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la
normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di
particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal
comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento
è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o
al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o
al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g)
del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione
all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del
procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
Art. 6
1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono
cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi
uno dei seguenti casi:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato
l'attività;
b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se
la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione
dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di iscrizione all'albo,
qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
c) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni;
d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici;
e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione
all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del
procedimento e del termine per l'adozione del provvedimentofinale.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai
soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 7
1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello
fissato per l'apertura delle offerte, il Consorzio della provincia di Siracusa
per la zona sud dell’area di sviluppo industriale della sicilia
orientale spedisce, ad un minimo di
cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di
informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso
pubblico mediante affissione all’Albo del Consorzio della provincia di Siracusa per la
zona sud dell’area di sviluppo industriale della sicilia
orientale. Resta impregiudicato il diritto di
proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
2. Non è consentito l'invito per un secondo
lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano
ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese
nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di
cancellazione.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese,il Consorzio
della provincia di Siracusa per la zona sud dell’area di sviluppo industriale
della sicilia orientale può invitare imprese non
iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento
dei lavori.